• 14 October 2026
deepfake e legal AI

Indice

Basta una fotografia presa da un profilo pubblico e un’applicazione che la trasformi in un’immagine intima mai esistita. È un’ingiustizia che riguarda soprattutto donne e minori, e che negli ultimi anni è passata dalla cronaca di nicchia a un fenomeno diffuso. Non servono competenze tecniche né strumenti sofisticati: bastano pochi secondi, uno smartphone e un volto trovato online. Il risultato è un’immagine falsa, ma il danno che produce è tutt’altro che finto, perché chi la subisce si ritrova a dover spiegare a colleghi, familiari e compagni di scuola che quel corpo non è il proprio, in un contesto in cui la verosimiglianza visiva pesa spesso più di qualsiasi smentita.

L’Unione europea ha deciso di intervenire direttamente sui sistemi di intelligenza artificiale che producono questi contenuti, inserendo un nuovo divieto nell’AI Act. La spinta politica è maturata in fretta: l’indignazione seguita, all’inizio di quest’anno, all’ondata di deepfake sessualizzati generati da un chatbot integrato in un grande social network ha reso evidente che lasciare la questione alla sola responsabilità di chi usa questi strumenti non bastava più.

Un percorso legislativo rapido

Il divieto non nasce da una riforma isolata, ma si inserisce nel più ampio pacchetto di semplificazione normativa noto come Digital Omnibus, lanciato dalla Commissione europea a novembre per alleggerire e riordinare una serie di regole in materia digitale. Il Parlamento europeo ha approvato la proposta di messa al bando delle nudifier app nella plenaria di Strasburgo del 26 marzo, e il 7 maggio, dopo più di un mese di negoziati e una breve sospensione dovuta a divergenze di vedute, Parlamento e Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio che ha recepito pienamente quella impostazione. Secondo la stampa europea, a dare ulteriore impulso politico al dossier avrebbe contribuito anche la circolazione sui social, nei primi giorni di maggio, di immagini intime false della presidente del Consiglio italiana, a conferma di quanto il fenomeno non risparmi nemmeno le figure più esposte.

È un passaggio significativo anche sul piano del metodo. Mentre una parte dell’accordo alleggeriva alcuni obblighi per le imprese e rimandava scadenze giudicate premature in assenza di standard tecnici consolidati, il capitolo sui deepfake sessuali andava nella direzione opposta, quella di un irrigidimento netto. Il messaggio è che la semplificazione non può diventare un pretesto per arretrare sulla tutela della dignità e dei diritti fondamentali.

Che cosa vieta la norma

L’accordo tra Parlamento e Consiglio mette al bando i sistemi, le cosiddette nudifier app, che modificano immagini di persone reali senza il loro consenso per mostrarle nude o in versioni sessualmente esplicite. Il pacchetto aggiunge anche il divieto di sistemi che producono materiale pedopornografico sintetico, e la protezione si estende non soltanto alle immagini ma anche ai video e alle registrazioni audio generati artificialmente. Il divieto è stato poi inserito nel Regolamento (UE) 2026/1744, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione il 24 luglio 2026 ed entrato in vigore tre giorni dopo, e si applica a partire dal 2 dicembre 2026.

Questo calendario ha una conseguenza pratica che vale la pena sottolineare. Tra l’entrata in vigore del regolamento e la data di applicazione del divieto passano poco più di quattro mesi, un periodo in cui queste condotte restano fuori dal perimetro sanzionatorio dell’AI Act. Non significa che nel frattempo tutto sia lecito, perché le norme nazionali e quelle sulla protezione dei dati continuano ad operare, ma significa che lo strumento europeo non aggiungerà nulla prima di dicembre.

A chi si applica

La norma non guarda solo al singolo utente. Colpisce sia chi usa questi sistemi sia le aziende che li mettono a disposizione. Le imprese rispondono quando immettono sul mercato applicazioni create intenzionalmente per questo scopo, oppure quando non hanno adottato misure di prevenzione e sicurezza sufficienti. Secondo le sintesi del regolamento, il divieto riguarda i fornitori quando questo tipo di output è lo scopo del sistema o è ragionevolmente prevedibile. Durante l’iter legislativo era stato chiarito che il divieto non avrebbe interessato i sistemi dotati di misure di sicurezza efficaci, capaci di impedire agli utenti di creare tali immagini: un’impostazione che sposta l’attenzione dal tipo di tecnologia alla diligenza di chi la progetta.

Le sanzioni sono quelle massime previste dall’AI Act per le pratiche vietate, che possono arrivare fino a 35 milioni di euro o al 7% del fatturato mondiale annuo dell’impresa, se superiore. Cifre pensate per non essere assorbite come un semplice costo d’esercizio, e che rendono la prevenzione una scelta economicamente più razionale della negligenza.

Resta aperta una questione tecnica non banale, ovvero la definizione precisa di «contenuto intimo», su cui il divieto dovrà poggiare nella pratica. Già durante i negoziati era emerso il tema di quale definizione adottare, ed è facile immaginare i casi limite, come un’immagine in costume, una nudità artistica, una modifica che suggerisce senza mostrare. Sarà la prassi applicativa, insieme agli orientamenti che le istituzioni europee vorranno fornire, a tracciare il confine tra ciò che rientra nel divieto e ciò che resta fuori.

Che cosa cambia per piattaforme e utenti

Per le piattaforme e per chi pubblica online il segnale è chiaro, e cioè chi mette a disposizione strumenti di manipolazione delle immagini dovrà dimostrare di aver previsto misure efficaci contro gli abusi, e non potrà trincerarsi dietro l’idea che la responsabilità sia solo di chi li usa. Si tratta di un cambio di prospettiva importante: il filtro non è più un’opzione di buona volontà ma una condizione per poter operare sul mercato europeo. Verifiche sui prompt, blocchi sulle immagini di persone reali in contesti sessuali, sistemi di segnalazione rapidi e controlli sull’uso dei modelli messi a disposizione di terzi diventano elementi concreti con cui un fornitore dovrà essere in grado di confrontarsi.

Per gli utenti, il divieto si somma alle norme già esistenti sulla diffusione illecita di immagini intime e sulla tutela dell’immagine, che restano il primo riferimento per chi vuole agire contro chi ha diffuso un contenuto. È un territorio in cui regole europee e disciplina nazionale si intrecciano, come mostra il confronto con il tema dei diritti, già trattato in Copyright e AI: la guerra legale che ridisegna l’autore. Il divieto europeo colpisce infatti a monte chi fornisce lo strumento, mentre le norme nazionali agiscono a valle su chi crea e diffonde il singolo contenuto: due piani complementari che, insieme, restringono lo spazio dell’impunità.

Il quadro italiano

In Italia la tutela contro questo tipo di abusi poggia già su più strati. Il codice penale punisce da tempo la diffusione illecita di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, il cosiddetto revenge porn. La legge italiana sull’intelligenza artificiale, entrata in vigore nell’autunno del 2025, ha inoltre introdotto un reato specifico per l’illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale, idonei a trarre in inganno sulla loro genuinità e a causare un danno alla persona offesa. A questo si aggiunge la competenza del Garante per la protezione dei dati personali, che in più occasioni è intervenuto con provvedimenti d’urgenza nei confronti di servizi di questo genere. Il nuovo divieto europeo non sostituisce questi strumenti, ma li affianca, aggiungendo una leva diversa: la responsabilità di chi progetta e distribuisce la tecnologia.

Come tutelarsi e dove segnalare

Chi scopre di essere stato colpito da un contenuto di questo tipo non è solo e non deve sentirsi in colpa. La vergogna, in questi casi, appartiene a chi ha creato e diffuso l’immagine, non a chi la subisce. Conviene innanzitutto conservare le prove, come schermate, indirizzi e date, prima di chiedere la rimozione, perché una volta cancellato il contenuto diventa molto più difficile dimostrare che sia esistito. Subito dopo è bene segnalare il contenuto alla piattaforma che lo ospita, utilizzando gli strumenti di segnalazione per immagini intime non consensuali, che in molti servizi prevedono corsie di verifica prioritarie.

Esistono poi canali istituzionali ai quali rivolgersi: quelli del Garante per la protezione dei dati personali, che mette a disposizione una procedura dedicata per le segnalazioni di immagini intime diffuse senza consenso, e quelli della Polizia postale, a cui si può sporgere denuncia anche online. Per chi teme che l’immagine possa essere ricaricata su altri siti, esistono servizi che permettono di creare un’impronta digitale del file senza condividerlo, in modo che le piattaforme aderenti possano bloccarne la ripubblicazione, e programmi analoghi dedicati ai minorenni. Se possibile, infine, è utile farsi assistere da un legale o da un servizio di supporto alle vittime, che possa accompagnare sia sul piano giuridico sia su quello emotivo un percorso che, anche quando si conclude con la rimozione, lascia spesso strascichi pesanti.

Uno sguardo d’insieme

Il divieto delle nudifier app non risolverà da solo un fenomeno che si nutre della facilità con cui le immagini circolano e della difficoltà di controllare gli strumenti open source, e il fatto che l’applicazione scatti solo dal 2 dicembre ricorda che le norme camminano più lentamente della tecnologia. Ma segna un punto fermo: per la prima volta l’Europa stabilisce che esiste una categoria di sistemi di intelligenza artificiale il cui scopo, o il cui uso ragionevolmente prevedibile, è così lesivo della dignità delle persone da non poter essere tollerata sul mercato. Dalla capacità delle autorità di far rispettare il divieto, e da quella delle piattaforme di prevenire gli abusi, dipenderà se questa scelta resterà una dichiarazione di principio o diventerà una tutela concreta per chi, oggi, si trova esposto.