
Indice
- Una data, due scadenze
- Che cosa prevede l’articolo 50
- Fornitori e utilizzatori
- Come funzionano watermark e metadati
- Il codice di buone pratiche e le linee guida della commissione
- I limiti dell’etichetta tecnica
- Cosa cambia per chi crea contenuti
- Quanto rischia chi non si adegua
- Una regola da scrivere
Un’immagine realistica di un evento mai avvenuto, una voce clonata, un articolo scritto da un modello senza che nessuno lo dica, eh sì, la questione di come riconoscere un contenuto generato dall’intelligenza artificiale è ormai una questione pubblica. L’AI Act europeo risponde con un principio di trasparenza, contenuto nell’articolo 50, e il cosiddetto Digital Omnibus ha concesso quattro mesi in più, fino al 2 dicembre 2026, perché una parte precisa di quell’obbligo, la marcatura leggibile dalle macchine, diventi esigibile per i sistemi generativi che erano già sul mercato.
Qui la lettura frettolosa dei titoli però tradisce un pò. Il 2 dicembre non è il giorno in cui tutto comincia, perchè le altre regole di trasparenza dell’articolo 50, comprese quelle che riguardano chi pubblica deepfake e certi testi di interesse pubblico, si applicano dal 2 agosto 2026 e sono quindi operative da circa due mesi. Il periodo transitorio è una proroga stretta, mirata e riservata a una categoria ben definita di sistemi. Capire dove passa il confine tra ciò che è già in vigore e ciò che scatta a dicembre è il modo migliore per non sbagliare i conti.
Una data, due scadenze
Il percorso del regolamento di modifica è stato rapido. L’accordo provvisorio tra le istituzioni europee è arrivato a maggio 2026, il Consiglio ha adottato definitivamente il testo il 29 giugno, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea è avvenuta il 24 luglio e l’entrata in vigore tre giorni dopo, il 27 luglio, a ridosso del 2 agosto, data in cui l’AI Act avrebbe altrimenti prodotto una parte rilevante dei suoi effetti. Lo ricostruisce, tra gli altri, la nota dello studio Garrigues sul regolamento.
La data di applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, cioè dell’obbligo per i fornitori di marcare in modo leggibile dalle macchine i contenuti sintetici, resta il 2 agosto 2026. Cambia il trattamento di chi aveva già un sistema sul mercato prima di quel giorno: per i sistemi di intelligenza artificiale che generano audio, immagini, video o testo e che erano già stati immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, la conformità all’obbligo di marcatura è richiesta entro il 2 dicembre 2026. I sistemi immessi sul mercato dal 2 agosto in poi non hanno invece alcun periodo di tolleranza e devono rispettare la regola fin dall’origine. Il periodo transitorio, inoltre, è di quattro mesi e non di sei, come aveva inizialmente proposto la Commissione: nel negoziato la finestra si è ristretta.
Un’avvertenza per evitare confusioni: lo stesso regolamento di modifica contiene altre date, e il 2 dicembre 2026 compare anche altrove. È il giorno in cui diventano efficaci i nuovi divieti sulla generazione di contenuti intimi o sessuali non consensuali e di materiale pedopornografico tramite sistemi di intelligenza artificiale, mentre gli obblighi per i sistemi ad alto rischio sono stati rinviati al 2 dicembre 2027 per quelli dell’allegato III e al 2 agosto 2028 per quelli incorporati in prodotti regolati. Sono tre faccende distinte, che vale la pena non mescolare quando si spiega la norma ai lettori.
Che cosa prevede l’articolo 50
L’articolo 50 raccoglie in un unico luogo quattro situazioni in cui la persona ha diritto di sapere che c’è un’intelligenza artificiale di mezzo. La prima riguarda i sistemi pensati per interagire direttamente con le persone, come i chatbot, che devono essere progettati in modo che l’utente capisca di parlare con una macchina. La seconda è quella al centro di questo articolo: chi sviluppa sistemi capaci di generare contenuti sintetici, siano essi testi, immagini, audio o video, deve fare in modo che i risultati siano marcati in un formato leggibile dalle macchine e rilevabili come generati o manipolati artificialmente. La terza riguarda i sistemi di riconoscimento delle emozioni e di categorizzazione biometrica, i cui utilizzatori devono informare le persone esposte. La quarta impone a chi pubblica deepfake, e a chi pubblica testi generati dall’AI per informare il pubblico su temi di interesse pubblico, di dichiarare l’origine artificiale del contenuto.
La norma non si accontenta di un’etichetta qualsiasi. Le soluzioni tecniche di marcatura devono essere efficaci, interoperabili, robuste e affidabili, nei limiti di quanto è tecnicamente fattibile, tenendo conto delle specificità dei diversi tipi di contenuto e dei costi di attuazione. Esistono eccezioni per i sistemi che svolgono una funzione di semplice assistenza alla modifica standard o che non alterano in modo sostanziale i dati forniti in ingresso, ed è un punto su cui le linee guida della Commissione, nella versione finale, hanno ampliato l’elenco dei casi esclusi. Infine, un obbligo trasversale stabilisce che le informazioni vadano date in modo chiaro e distinguibile, al più tardi al momento della prima interazione o esposizione.
Fornitori e utilizzatori
Il lessico dell’AI Act distingue due ruoli che nella pratica si confondono spesso. Il fornitore è chi sviluppa il sistema e lo immette sul mercato con il proprio nome: su di lui ricade la marcatura tecnica dei risultati. L’utilizzatore, che il regolamento chiama deployer, è chi impiega il sistema sotto la propria autorità in un contesto professionale: su di lui ricade la dichiarazione verso il pubblico. Chi usa l’intelligenza artificiale per attività esclusivamente personali e non professionali resta fuori dagli obblighi degli utilizzatori. Una redazione, un’agenzia di comunicazione, un’impresa che pubblica contenuti sui propri canali sono invece utilizzatori a pieno titolo.
Per il deepfake, cioè un contenuto audio, immagine o video generato o manipolato che assomiglia a persone, oggetti, luoghi o eventi esistenti e potrebbe sembrare falsamente autentico, la dichiarazione è obbligatoria, con un temperamento per le opere manifestamente artistiche, creative, satiriche o di finzione, dove è sufficiente un’indicazione che non comprometta il godimento dell’opera. Per i testi, l’obbligo riguarda quelli pubblicati allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, e non scatta quando il contenuto ha subito una revisione umana o un controllo editoriale effettivi e una persona fisica o giuridica ne detiene la responsabilità editoriale. La giurisprudenza e la prassi diranno quanto debba essere sostanziale quella revisione, ma il messaggio per gli editori è chiaro: la responsabilità editoriale va assegnata in modo formale e riconoscibile, non data per scontata.
Sul piano territoriale, il regolamento ha una portata extraeuropea, come il GDPR, ossia può riguardare fornitori stabiliti fuori dall’Unione che immettono sistemi sul mercato europeo e, per gli utilizzatori, anche i casi in cui l’output viene usato nell’Unione. Nell’interpretazione della Commissione, per le dichiarazioni sui deepfake può bastare pubblicare il contenuto su internet in modo globalmente accessibile, senza che sia necessario puntare in modo specifico al mercato europeo.
Come funzionano watermark e metadati
Un watermark è un segno inserito nel contenuto, visibile oppure nascosto nei dati stessi, che permette in seguito di riconoscerne l’origine. Quello visibile è la scritta o il simbolo che l’occhio coglie; quello invisibile è un’alterazione impercettibile dei pixel, delle onde sonore o della distribuzione delle parole, che un rilevatore specifico può leggere. I metadati sono invece informazioni che viaggiano accanto al file, scritte nella sua intestazione, e dichiarano come è stato prodotto, con quale strumento e talvolta con quali modifiche.
Sono due strade diverse e complementari. Il watermark invisibile cerca di sopravvivere alle modifiche del file, ma può essere degradato da un ritaglio, da una compressione aggressiva o da una riscrittura; i metadati sono più facili da leggere e da standardizzare, ma anche molto più facili da cancellare, e basta caricare un’immagine su certi servizi perché vengano rimossi. Nessuna delle due è infallibile, e la ricerca tecnica su come renderle robuste è ancora in corso. Per questo il Codice di buone pratiche, di cui si dice sotto, non indica una tecnica unica: osserva che oggi nessuna singola soluzione soddisfa insieme i quattro requisiti di efficacia, interoperabilità, robustezza e affidabilità, e orienta i fornitori verso una marcatura a più livelli, in cui tecniche diverse si sostengono a vicenda.
Il codice di buone pratiche e le linee guida della commissione
Per tradurre il principio in pratica, la Commissione ha pubblicato il 10 giugno 2026 la versione finale del Codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall’AI. Il documento è volontario e ha due sezioni: la prima si rivolge ai fornitori e riguarda marcatura e rilevamento, la seconda si rivolge agli utilizzatori e riguarda l’etichettatura di deepfake e testi di interesse pubblico. Tra le novità più visibili c’è un insieme di icone europee, liberamente utilizzabili, pensate per dichiarare in modo uniforme e riconoscibile che un contenuto è stato generato o manipolato, e un percorso per gli utilizzatori che devono integrare un’etichetta quando la marcatura del fornitore non basta a soddisfare il loro obbligo.
L’8 e il 9 luglio 2026, rispettivamente la Commissione e il Comitato per l’intelligenza artificiale hanno ritenuto il Codice adeguato a facilitare l’attuazione pratica dell’articolo 50, paragrafi 2, 4 e 5. Il 20 luglio la Commissione ha poi pubblicato la versione finale delle linee guida sull’articolo 50, che chiariscono ambito e concetti chiave: tra le precisazioni più utili, la regola secondo cui i contenuti creati prima del 2 agosto 2026 non devono essere marcati retroattivamente, e quella che chiede a chi opera in filiere complesse di prevedere misure proporzionate, anche contrattuali, affinché l’etichetta resti visibile a valle, presso i partner di distribuzione. Aderire al Codice non è obbligatorio, e non aderire non esonera da nulla: l’obbligo dell’articolo 50 vale in ogni caso, e il Codice è una via riconosciuta per dimostrare di rispettarlo.
I limiti dell’etichetta tecnica
Qui sta il punto che spesso si dimentica. Un’etichetta leggibile da una macchina non è un’informazione leggibile da una persona. Se il contenuto passa su una piattaforma che comprime il file, o viene catturato con uno screenshot, la marcatura può perdersi. Se la piattaforma non mostra in modo evidente che cosa è stato generato, il lettore non ne sa nulla. L’etichettatura funziona davvero solo se tutta la catena la rispetta, dal produttore del modello a chi pubblica, a chi distribuisce.
C’è poi un limite di natura diversa, che riguarda il significato dell’etichetta. Un contenuto marcato come generato dall’AI non è per questo falso, e uno privo di marcatura non è per questo autentico: l’assenza di un segno può dipendere da uno strumento che non marca, da una marcatura rimossa, da un modello che sta fuori dall’ambito della norma. Il sistema, insomma, aumenta la probabilità di riconoscere i contenuti sintetici onesti, ma non protegge da chi vuole ingannare e sa come cancellare le tracce.
Per questo la trasparenza tecnica va accompagnata da alfabetizzazione: chi legge deve sapere che esistono contenuti sintetici, che l’assenza di un’etichetta non prova l’autenticità e che la presenza di un’etichetta non prova l’affidabilità. Vale la pena ricordare che anche su questo terreno l’Omnibus ha ritoccato il quadro, ridimensionando l’obbligo di alfabetizzazione in capo alle organizzazioni, che ora si concentra sull’adozione di misure per favorirla senza pretendere un livello specifico da ogni singola persona. Per capire come il quadro europeo si traduce a livello nazionale, e che cosa cambia in concreto per le imprese italiane, è utile rileggere AI Act, l’Italia vara i decreti attuativi.
Cosa cambia per chi crea contenuti
Chi produce immagini, video, audio o testi con strumenti di AI dovrebbe fare alcune cose semplici, e conviene sapere che una parte della scadenza è già passata. Il primo step è capire in quale ruolo ci si trovi, e cioè se si sviluppa e si mette in circolazione un sistema generativo si è fornitori e la marcatura è affar propri, se si usano strumenti di terzi per pubblicare si è utilizzatori e vale la dichiarazione verso il pubblico, che dal 2 agosto è già dovuta per deepfake e testi di interesse pubblico non sottoposti a controllo editoriale. Il secondo è valutare se gli strumenti usati inseriscono già marcature, come funzionano e se il fornitore ha aderito al Codice, e chiederlo per iscritto quando la documentazione è vaga.
Il terzo step è stabilire una politica interna di dichiarazione, per esempio una dicitura chiara, riconoscibile e coerente su tutti i canali quando un contenuto è stato generato o sostanzialmente modificato dall’AI, valutando se adottare le icone europee. Il quarto è conservare traccia dei processi, perché in caso di contestazione sarà più facile dimostrare come è stato prodotto un contenuto, chi lo ha rivisto e chi ne risponde. Per un editore o una redazione, è l’occasione di scrivere una regola e di renderla visibile ai lettori, con il vantaggio di trasformare un adempimento in un segno di serietà verso chi legge. Chi distribuisce contenuti altrui, infine, farebbe bene a prevedere nei contratti con i partner l’obbligo di non rimuovere le marcature.
Quanto rischia chi non si adegua
Le violazioni degli obblighi di trasparenza dell’articolo 50 possono comportare sanzioni amministrative fino a 15 milioni di euro oppure, per le imprese, fino al 3 per cento del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente, se superiore. È il secondo livello del sistema sanzionatorio dell’articolo 99. La soglia più alta, 35 milioni di euro o il 7 per cento del fatturato, riguarda invece le pratiche di intelligenza artificiale vietate, e non le violazioni delle regole di trasparenza: una distinzione utile quando, leggendo di AI Act e sanzioni, le cifre si sovrappongono nella memoria.
Una regola da scrivere
Il 2 dicembre 2026 non cambierà il modo in cui leggiamo il web da un giorno all’altro. Segnerà il momento in cui anche i sistemi generativi già diffusi dovranno marcare ciò che producono, e in cui chi pubblica avrà poche scuse per non dichiarare ciò che ha generato. La parte più difficile, però, non è tecnica: è abituare chi produce a dire come ha lavorato e chi legge a leggere quell’informazione senza trarne conclusioni sbrigative. Una norma può imporre l’etichetta; la fiducia, come sempre, si costruisce con le abitudini.






