• 18 May 2024
NFT e copyright

La questione che riguarda il collegamento tra NFT e proprietà digitale intesa come copyright è un mondo in evoluzione.

Unicità di un NFT

Nel momento esatto in cui carichiamo un’intera opera (e mi riferisco al mondo dell’editoria) benchè il gas prodotto porti ad un costo superiore, c’è comunque da fare un’analisi. Sappiamo che un Non Fungible Token è caratterizzato da un programma detto smart contract contenente un codice registrato su rete blockchain. I due elementi chiave che lo caratterizzano (e quindi che definiscono l’originalità dell’opera) sono un tokenID e un indirizzo di contratto. Il primo è quello che viene creato nel momento esatto in cui si genera il token, mentre il secondo è l’indirizzo legato alla blockchain che lo rende visualizzabile ovunque. Questi due punti insieme danno l’unicità algoritmica perfetta ad un NFT. Sappiamo però anche che è basilare ricordare che il token, e quindi l’NFT non è l’opera in sé (e quindi il file in jpg o video associato) ma la sequenza numerica generata come firma digitale associata. Importante è anche un altro elemento, e qui andiamo dritti alla sezione copyright, e cioè l’indirizzo di riferimento del wallet dell’autore.

Regolamentazione e diritti d’opera

E se parliamo di proprietà intellettuale dobbiamo guardare a quello che ancora non è stato fatto. Non c’è regolamentazione alcuna e, a livello globale, molti Paesi si stanno interrogando sul da farsi. E le problematiche giuridiche possono insorgere qualora si provasse ad utilizzare il mezzo decentralizzato per custodire la paternità di una data opera. Un NFT può contenere sia un’opera che abbia bisogno e diritto di essere tutelata da copyright sia semplicemente, un documento di pubblico dominio. In realtà quando si acquista un NFT non c’è una chiarezza specifica su quelle che sono le norme regolate. Analizziamo la situazione. Chi compra un NFT molte volte è convinto di acquistare oltre all’opera anche i diritti ad essa associati. In realtà non è così. Quella che viene acquistata è solo la linea algoritmica contenente i dati associati al token.

Il mercato vertiginoso dei Token Non Fungibili

E’ spesso oggetto di fraintendimento l’aver acquistato, ad un prezzo elevato, un NFT rivendicandone in automatico anche la sequenza della cessione dei diritti dello stesso. Mai cosa fu più inesatta. Non viene acquistata l’opera ma la sua sequenza numerica racchiusa in uno smart contract. Il token acquistato non è provvisto in automatico anche della cessione degli stessi diritti. E perché non viene fatta chiarezza su questo? E’ forse uno dei punti più importanti. Certo sappiamo che la community associa un dato valore (spesso in crescita) ad una data opera, ma questo non vuol dire che la situazione sia diversa. Non l’opera, ma il token è l’oggetto dello scambio. Le cose invece cambiano quando si espone chiaramente l’intenzione a voler vendere e quindi passare ad altro utente o wallet anche un certificato preciso di proprietà. Nel momento in cui questo viene specificato allora possiamo entrare in zona copyright.

Requisiti giuridici e token

Non possiamo comunque attestare che ci sia una chiara visione di quelle che sono le procedure giuridiche annesse. E di come un NFT possa soddisfare determinati requisiti normalmente accettati nell’atto di vendere dei diritti legati ad un’opera. Certo, parliamo di diritti digitali e questo potrebbe aprire diversi punti di discussione. Se solo provassimo a guardare alla blockchain come ad una possibilità di registrazione permanente, allora gli NFT avrebbero un loro start giuridico. Si potrebbe così, in automatico, rivendicare i diritti sull’opera stessa. Conoscendo però il mondo degli smart contract, e la loro possibilità di riportare notizie non attinenti (per decisione del creatore) potrebbe sorgere il dubbio della veridicità della registrazione stessa. Nello specifico, uno smart contract resta sempre un accordo tra le parti registrato sulla rete immutabile della blockchain. E questo non si cambia.

Dal punto di vista legale se ci affacciamo alla dimensione delle licenze, sappiamo che queste riportano la veridicità di un documento che permette ad un dato soggetto di eseguire una determinata operazione. In questo caso un NFT compirebbe il suo giusto lavoro. Le piattaforme sulle quali al momento viaggiano i token però non propongono questa linea legale. Niente licenze. E quelle poche che lo fanno non sono comunque molto chiare sui passaggi. E’ nota la lista voluminosa di casi di violazione dei diritti d’autore riguardo all’uso improprio e alla vendita di NFT. Il caso però non è risolvibile giuridicamente all’interno di un metaverso o di una piattaforma dedicata. Quello che possiamo dire, in ultima analisi, è che la querelle resta aperta. In quanto un NFT non può ancora essere tacciato di violazione del diritto d’autore, in quanto qualunque creazione di token corrisponde unicamente ad una stringa di numeri generati.

Conclusioni

Non è ancora molto chiara la strada tracciabile riguardante la regolamentazione relativa al copyright. Prima che un NFT soddisfi tutta una serie di requisiti sul diritto d’autore passerà del tempo. E la strada dell’evoluzione tecnologica è ancora lunga.